NOMINA REVISORE: UNA NUOVA OCCASIONE

NOMINA REVISORE: UNA NUOVA OCCASIONE

Rispondendo alle richieste delle imprese che non avevano ancora provveduto a nominare il revisore, il Decreto Milleproroghe 2020, e nello specifico l’art. Articolo 8 comma 6 –sexies della Legge 28 febbraio 2020 n. 8 , ha rinviato (a posteriori) la scadenza che, si ricorda, era fissata al 16 dicembre 2019.

Soltanto alcune settimane fa aveva fatto notizia l’avvio dei controlli da parte delle Camere di Commercio, alla ricerca di motivazioni sui ritardi da parte delle imprese obbligate che non avevano ancora nominato il sindaco o il revisore nei tempi previsti.

Secondo alcune statistiche, solo 1 società su 4 ha nominato il sindaco o il revisore entro il termine inizialmente stabilito, ed è per questo che è stata disposta una proroga della scadenza al termine per l’approvazione dei bilanci relativi al 2019, ovvero entro la fine di aprile 2020.

Tale scadenza, lasciateci aggiungere purtroppo, viste le motivazioni che ne hanno determinato ulteriore rinvio, è implicitamente prorogata al 28 giugno 2020, in virtù dell’art. 106 c.1 del DL “Cura Italia” che sposta il termine di approvazione dei bilanci a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 2019, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile

Le società avranno quindi ancora più tempo per stabilire il revisore cui affidare l’incarico e la nomina potrà avvenire con l’assemblea di approvazione del bilancio 2019.

Com’è noto, la normativa che disciplina la nomina del revisore al superamento di determinati parametri, contenuta nell’art. 2477 del Codice Civile, è stata oggetto di numerose e profonde rivisitazioni. Solo nel corso del primo semestre del 2019, nel giro di pochissimi mesi, il legislatore è intervenuto ben due volte modificando e in parte sostituendo il citato articolo del Codice Civile.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore, oggi sussiste per le S.r.l. che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro,
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro,
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità,

rappresentando, a nostro avviso, un compromesso accettabile ed il giusto equilibrio tra esigenze di contenimento dei costi per l’impresa, e al contempo, la tutela della ratio e finalità di una riforma storica, quale è la riforma della Legge fallimentare, che assegna ai controlli societari una funzione determinante di prevenzione dei rischi, per una emersione tempestiva della crisi d’impresa.

L’abbassamento delle soglie di esenzione ha notevolmente ampliato la platea di società soggette all’obbligo di revisione dei bilanci, ricomprendendovi anche realtà aziendali di dimensioni molto ridotte per le quali il costo della revisione dei bilanci potrebbe risultare in prima battuta gravoso.

In realtà, ciò è ampiamente compensato dal fatto che queste società potranno godere, al pari delle imprese di entità maggiore, dei tanti benefici derivanti dalla revisione dei bilanci in quanto presidio di garanzia per l’attendibilità, la chiarezza e trasparenza dell’informativa finanziaria. È indubbio che per la società revisionata, anche quella di dimensioni minori, esistono importanti benefici connessi alla revisione del bilancio, tra cui la possibilità di comprovare la veridicità dei costi iscritti in bilancio anche nei confronti del Fisco, la facilità di accesso al credito e di valutazione del merito creditizio dell’impresa, la potenziale riduzione del rischio di frodi ed insolvenze.

Articolo a cura del Dott. Enrico Assunto Commercialista & Revisore Legale dei conti

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